Art. 31.
(Pene prescrittive).

      1. In materia di pene prescrittive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere le seguenti pene prescrittive:

              1) l'allontanamento dalla famiglia, per un periodo non superiore a tre anni;

              2) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

              3) il divieto temporaneo di allontanamento dal territorio dello Stato o di una regione, o di una provincia o di uno o più comuni, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

 

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              4) prescrizioni comportamentali, secondo modalità previste dalla legge e per un periodo non superiore a tre anni;

              5) la libertà sorvegliata, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a tre anni, comportante le prescrizioni della sottoposizione a controllo e con eventuale obbligo di permanenza in luoghi particolari o per determinate fasce orarie;

              6) il lavoro di pubblica utilità, per un numero di ore non inferiore a trenta e non superiore a seicentotrenta, consistente nella prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività;

              7) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso, nei casi e per la durata stabiliti dalla legge;

              8) l'obbligo di ripristino, di bonifica e di messa in sicurezza dei luoghi;

          b) prevedere che il giudice, ai fini della decisione in ordine alle prescrizioni da applicare, possa acquisire le informazioni necessarie relative alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.